Soccorritori volontari: obbligo di utilizzo dei DPI

Sommario

Quali sono le leggi che si applicano ai soccorritori volontari in merito all’obbligo o meno di utilizzo dei DPI durante il servizio? Spesso si vedono in giro soccorritori volontari, ma anche professionisti, che mal sopportano l’imposizione dell’utilizzo dei DPI. A parziale giustificazione di questo mal costume, bisogna dire che non sempre i fondi a disposizione delle associazioni permettono di acquistare prodotti di elevata qualità. L’effetto secondario si traduce poi in una difficoltà a indossare e utilizzare alcuni DPI.
Questo però non esonera, nel caso che nelle organizzazioni di soccorso siano presenti dei dipendenti, all’applicazione delle Leggi vigenti che riguardano la sicurezza sul lavoro. Come del resto accade in ogni altra attività professionale.

Ma cosa succede nel caso dei soccorritori volontari? Esiste l’obbligo di usare i DPI per questa categoria?

In un mondo ideale una domanda di questo tipo non dovrebbe neanche essere posta. Ciascuno si preoccuperebbe in primis della propria sicurezza e metterebbe il casco in moto o in bici. Indosserebbe le cinture di sicurezza appena sale in auto, avrebbe sempre con sé estintore e coperta antifiamma sia a casa che in garage, ecc. Nella realtà però le cose vanno diversamente e allora si rende necessaria l’applicazione della Legge.
Vediamo quindi quali sono le leggi di riferimento per i soccorritori volontari.

Normative di riferimento per i soccorritori volontari

In merito al quesito sull’obbligo di utilizzo dei DPI da parte dei Soccorritori Volontari, le leggi che si devono considerare sono:

  • Testo Unico Sulla Sicurezza 81/08 (di seguito denominato T.U.);
  • D.M. 13 aprile 2011 noto anche come Decreto Gabrielli e contenuto nel T.U.;
  • DPCM 12 gennaio 2012.

 

Vediamoli uno ad uno.

T.U. 81/08: Articolo 3 – Campo di applicazione

Il primo articolo che consideriamo in merito agli obblighi dei soccorritori volontari è l’Art.3, Comma 12bis del T.U. 81/08 che recita così:

“12-bis.: Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266(N), dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto”.

T.U. 81/08: Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare

Il secondo articolo che consideriamo per chiarire gli obblighi dei soccorritori volontari è Art.21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi, che recita così:

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
1. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
2. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il TITOLO III, citato nell’articolo, è il capitolo che disciplina l’uso dei DPI.
Equiparare però completamente i soccorritori volontari a dei lavoratori autonomi, con tutte le conseguenze civili e penali del caso, sarebbe stato un po’ azzardato.

D.M. 13 aprile 2011

Sui soccorritori volontari è intervenuto così il D.M. 13 aprile 2011 che sancisce la:

“…necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte”.

Inoltre, il Decreto equipara il volontario al lavoratore solo per gli aspetti di:

  • formazione, informazione e addestramento;
  • controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria;
  • dotazione di attrezzature e DPI idonei e la relativa formazione e addestramento.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012

Alla fine, interviene il Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012: intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria.
Questo Decreto specifica i compiti delle organizzazioni di volontariato. Sancisce inoltre che il volontario e quindi anche i soccorritori volontari, è equiparato al lavoratore esclusivamente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti.
Pertanto, secondo la legge l’organizzazione di volontariato, nella figura del Presidente o del Consiglio Direttivo, diventa anche datore di lavoro. Ne conseguono quindi tutti gli obblighi di analizzare i rischi e fare opera di formazione, informazione ed addestramento sui volontari dell’associazione.

Infatti, sempre il Comma 12 bis dell’articolo 3 del T.U. citato prima, recita così:

“Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.

Infine, riporto una parte di articolo presa da un articolo di PUNTO SICURO del 4/07/2014 che ci può aiutare a capire gli obblighi dei soccorritori volontari:

“[…]La tutela dei volontari avviene attraverso l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, riferite alla tutela dei lavoratori autonomi e “si sottolinea che è prevista inoltre la possibilità giuridica di demandare agli stessi volontari l’attuazione delle misure di tutela identificate come necessarie”. Ogni realtà potrà valutare “l’opportunità di attuare direttamente le misure di tutela e/o di demandarne l’attuazione ai volontari.

Viene tuttavia richiamato il “principio di effettività” (art. 299 del D.Lgs. 81/2008) seguendo il quale “ove l’Organizzazione di Volontariato decida di farsi carico dell’attuazione delle misure di tutela nei confronti dei volontari, quindi, su di essa incombono le medesime responsabilità che sussisterebbero nei confronti dei lavoratori subordinati o equiparati e, pertanto, dovrà essere garantito il medesimo livello di tutela previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori subordinati o equiparati”.

A questo punto abbiamo chiarito che i soccorritori volontari hanno il diritto, ma anche il dovere di utilizzare DPI per la propria sicurezza e quella dei loro compagni. Inoltre, devono essere informati sui rischiformati e addestrati all’uso dei DPI.

Se anche tu sei un soccorritore volontario e vuoi approfondire i tuoi obblighi e doveri in relazione all’uso dei DPI Contattami

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