Sommario
La Normativa DPI, detta anche Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, identifica quali sono e cosa sono i dispositivi di protezione individuale.
Che tu sia un operatore o un soccorritore, sia professionista che volontario, è necessario che utilizzi adeguati DPI per lo svolgimento della tua attività, soprattutto nelle situazioni di emergenza e di pericolo.
Ma sappiamo bene cosa si intende per DPI? Quali sono e come sono normati?
Innanzitutto, spieghiamo cosa significa DPI e chiariamo un aspetto relativamente alla pronuncia della parola DPI. Infatti si legge “di-pi-i” ovvero l’acronimo di “Dispositivi di Protezione Individuale” e non “di-pi-ai“. Infatti, la parola “dpi” (di-pi-ai) è un termine inglese relativo ad alcuni aspetti delle immagini digitali o per la stampa.
Se volessimo utilizzare il termine inglese relativamente ai dispositivi di protezione individuale, useremmo “PPE” che è l’acronimo “Personal Protective Equipment“.
Cosa sono i DPI per il soccorritore
Per capire esattamente cos’è, o cosa non è, un DPI usiamo il testo di legge. Infatti, La Normativa DPI è conosciuta anche come Decreto 81, pubblicato il 9 Aprile 2008 e che ha sostituito la legge 626 del 1994.
Questo decreto è la base di riferimento per ogni questione legata alla sicurezza sul lavoro ed è liberamente scaricabile nella forma più aggiornata dal sito dell’Ispettorato del Lavoro.
Normativa DPI: Art. 74 del Testo Unico
Il Testo Unico, all’Art. 74, recita così:
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2.Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
Nei DPI per il soccorritore troviamo pertanto:
- Alcuni indumenti in alta visibilità, antifiamma, antitaglio, anti freddo, galleggianti, ecc;
- Troviamo le calzature di sicurezza e quelle antincendio;
- Tutto ciò che protegge il capo, la vista, l’udito e le vie respiratorie;
- Tanti altri dispositivi che vedremo nel dettaglio…
Inoltre, sempre il Testo Unico, all’articolo 76 ci dice che:
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Normativa DPI: Le categorie DPI per il soccorritore
Il Decreto Legislativo 475 citato nel Testo Unico, differenziava i dispositivi di sicurezza in tre categorie, a seconda del grado di protezione offerta e in base al rischio che il soccorritore si trova ad affrontare.
Ad esempio una tuta bianca antipolvere assolve ad un compito e protegge da un rischio molto minore rispetto ad un indumento antifiamma dei VVF.
Questa differenziazione in categorie DPI serve perché ad ognuna di esse sono applicati degli obblighi diversi sia per i costruttori che per gli utilizzatori.
Recentemente è stato istituito il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale. Questo regolamento abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 con decorrenza a partire dal 21 aprile 2018.
La nuova classificazione DPI in categorie è contenuta nell’allegato I. Le definizioni delle singole categorie si basano in particolare sull’entità del rischio da cui il DPI deve proteggere. E la categoria III è estesa a ulteriori rischi, rispetto a quelli riportati nel D.Lgs. 475/1992.
L’Allegato I contiene infatti le nuove categorie di rischio dei DPI.
DPI I categoria
DPI prima categoria comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.
DPI II categoria
DPI seconda categoria comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. In questa categoria rientrano solitamente, ad esempio:
- scarpe antinfortunistica;
- guanti da lavoro;
- gli elmetti solo per la protezione di caduta di oggetti dall’alto;
- indumenti alta visibilità.
DPI III categoria
DPI terza categoria comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.
Nei DPI di terza categoria rientrano ad esempio:
- Tutto l’abbigliamento per i VVF;
- L’abbigliamento AIB se viene venduto come adatto a temperature superiori ai 100°;
- Tutto ciò che è protezione per le vie respiratorie, dalle mascherine agli autorespiratori;
- Gli elmetti da lavoro se sono stati testati anche per la protezione elettrica;
- Le calzature antincendio per AIB o VVF.
- Sono stati inseriti gli otoprotettori, che nella definizione della 475 non erano presenti.
Se vuoi approfondire la normativa DPI o hai bisogno di aiuto nel riconoscere e scegliere i dispositivi più adatti alla tua attività Contattami
Cerca
Condividi l'articolo
Ultimo articolo
Dispositivo di sicurezza uomo a terra indossabile: la rivoluzione dei prodotti Watcherr
Sommario Un dispositivo di sicurezza uomo a terra può essere di diverso tipo a seconda dell’ambiente in cui deve essere utilizzato. Nel contesto attuale, la